Regali Aziendali Detraibilità
Normative e Detraibilità per i Regali Aziendali
La novità introdotta dal Decreto sulla crescita e sull'internazionalizzazione delle imprese, che attua l'articolo 12 della legge n. 23/2014, legge delega di riforma fiscale riguarda le spese di rappresenzanta 2020 deducibili dal reddito e detraibili IVA dalla dichiarazione dei redditi attraverso modello Redditi ex Unico, secondo requisiti di inerenza e conguità.
All'interno dello stesso decreto è stato modificato anche il limite unitario riguardante la spesa ai fini di detrazione IVA che passa da 25€ e 50€.
Cosa sono le spese di rappresentanza?
Secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le spese di rappresentanza sono costi sostenuti dall'impresa per promuovere e consolidare la sua attività, una sorta quindi di pubblicità che però non prevede il pagamento di un corrispettivo. La caratteristica fondamentale che deve avere una determinata spesa per far si che rientri nella rappresentanza, è quindi la mancanza di un corrispettivo pagato dall'impresa per la sua promozione e pubblicità.
In tale contesto, rientrano anche gli omaggi di beni, che possono essere considerati spese di rappresentanza qualora rispettino i requisiti e le caratteristiche prescritte dall'articolo 108, comma2, secondo periodo, del TUIR. Tale articolo prevede, infatti, che tali spese siano deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenute se nei limiti e condizioni ovvero:
- Spese di rappresentanza Limite quantitativo, entro il quale le spese di rappresentanza possono essere considerate congrue rispetto al volume di affari dell'attività di impresa, ossia in base al requisito di congruità e inerenza spese di rappresentanza, che le rende deducibili nell'anno in cui sono state sostenute, cd. plafond di deducibilità. Se tale limite viene superato, è prevista l'indeducibilità del costo che comporta l'aumento del reddito in dichiarazione dei redditi.
- Spese di rappresentanza Limite unitario: secondo l'articolo 108, comma 2, TUIR, il limite di deducibilità delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente è di 50,00 euro, importo deducibile integralmente dal reddito di impresa. In merito a ciò, va fatta però una distinzione tra beni autoprodotti dall'azienda, ossia, ideati, prodotti e commercializzati dalla stessa azienda e quelli commissionati a società terze e acquistati dall'impresa, in quest'ultimo caso, infatti, la deducibilità dell'omaggio presenta delle limitazioni.in quanto riferito al valore di mercato che comunque deve rispettare il limite di 50,00 euro. Se superiore, detto costo va inserito nel plafond di deducibilità al quale limite concorre anche il costo di produzione sostenuto dall'impresa mentre se il bene in omaggio è autoprodotto, il costo per la produzione è integralmente deducibile a prescindere se il valore è superiore o inferiore a 50 euro.
- Spese di rappresentanza Principio di Inerenza: la spesa di rappresentanza perchè sia deducibile ai fine IRES/IRPEF occorre che sia inerente all'attivià svolta dall'impresa, così come stabilito dall'art. 109 c. 5 TUIR. Per procedere alla deduzione del costo, troviamo fondamentale che questo sia necessarrio per la produzione dei ricavi, tanto è che in caso di verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria, l'onere di dimostrare la suddetta inerenza di spesa sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, sentenze della Corto di Cassazione del 24 febbraio 2006 e del 13 settembre 2010, spetta esclusivamente al contribuente. A livello qualitativo, dimostrando che la spesa di rappresentanza è imputabile all'attività di impresa, per cui attraverso ad esempio fatture che evidenziano che i costi sostenuti sono per un determinato evento, progetto ecc. A livello quantitativo, fornendo informazioni precise circa l'ammontare del costo sostenuto ed alla sua congruiità rispetto all'attività svolta e ai ricavi conseguiti.
Spese di rappresentanza 2020 detraibilità IVA
Il limite di detraibilità IVA delle spese di rappresentanza è stato aumentato per effetto del decreto semplificazioni si adegua a quello ai fini delle imposte sui redditi. Per cui in base all'articolo 30 D.Lgs. n. 175/2014, tale limite è aumentato ai fini IVA, dal precedente limite di 25,82 euro a 50 euro, stessa soglia di deducibilità dal reddito d'impresa dei costi sostenuti a titolo di spese di rappresentanza (cfr. art. 108, comma 2, TUIR). Ciò significa, che le spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro, sono detraibili dall'IVA.
Anche per quanto riguarda gli omaggi a partire dal 13 dicembre 2014 la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza, passa da 25,82€ a 50€.
Spese di rappresentanza soglie 2020 deducibilità reddito
Le spese di rappresentanza ai fini di IRES/IRPEF sono deducibili al 100% dal reddito di impresa se il valore unitario non supera l'importo di 50 euro, mentre se superiori a tale soglia, la loro deducibilità è da riferirsi nell'anno in cui vengono sostenute e nel limite dell'importo annuo massimo, ottenuto applicando ai ricavi o ai proventi della gestito (A1+A5 di conto economico) risultati dalla dichiarazione dei redditi, le seguenti percentuali:
Le spese di rappresentanza 2020 sono fiscalmente deducibili secondo le seguenti soglie di ricavi:
- 1,5% fino a euro 10 milioni di ricavi;
- 0,6% da 10 milioni di euro a 50 milioni;
- 0,4% oltre 50 milioni di euro.
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